(CODICE CIVILE-art. 1002)
                             Art. 1002. 
 
                      (Inventario e garanzia). 
 
  L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano. 
 
  Egli e' tenuto a fare a sue spese  l'inventario  dei  beni,  previo
avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario e' dispensato dal fare
l'inventario, questo puo' essere richiesto  dal  proprietario  a  sue
spese. 
 
  L'usufruttuario  deve   inoltre   dare   idonea   garanzia.   Dalla
prestazione della garanzia  sono  dispensati  i  genitori  che  hanno
l'usufrutto legale  sui  beni  dei  loro  figli  minori.  Sono  anche
dispensati il venditore e il donante  con  riserva  d'usufrutto;  ma,
qualora  questi  cedano  l'usufrutto,  il  cessionario  e'  tenuto  a
prestare garanzia. 
 
  L'usufruttuario non puo' conseguire il possesso dei beni  prima  di
avere adempiuto agli obblighi su indicati.