(CODICE CIVILE-art. 1003)
                             Art. 1003. 
 
             (Mancanza o insufficienza della garanzia). 
 
  Se l'usufruttuario non presta la  garanzia  a  cui  e'  tenuto,  si
osservano le disposizioni seguenti: 
    gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva  la
facolta' all'usufruttuario di farsi assegnare per propria  abitazione
una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione e' affidata,  con
il consenso dell'usufruttuario, al proprietario  o  altrimenti  a  un
terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in
mancanza di tale accordo, nominato dall'autorita' giudiziaria; 
    il danaro e' collocato a interesse; 
    i titoli al portatore si convertono in nominativi  a  favore  del
proprietario con il  vincolo  dell'usufrutto,  ovvero  si  depositano
presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di
credito,  la  cui  designazione,  in  caso  di  dissenso,  e'   fatta
dall'autorita' giudiziaria; 
    le derrate sono vendute e il loro prezzo e' parimenti collocato a
interesse. 
 
  In questi casi appartengono  all'usufruttuario  gli  interessi  dei
capitali, le rendite, le pigioni e i fitti. 
 
  Se si tratta di  mobili  i  quali  si  deteriorano  con  l'uso,  il
proprietario puo' chiedere che siano venduti e ne  sia  impiegato  il
prezzo come quello  delle  derrate.  L'usufruttuario  puo'  nondimeno
domandare che gli siamo lasciati i mobili necessari  per  il  proprio
uso.