(CODICE CIVILE-art. 1004)
                             Art. 1004. 
 
                (Spese a carico dell'usufruttuario). 
 
  Le  spese  e,  in  genere,  gli  oneri  relativi   alla   custodia,
amministrazione e manutenzione ordinaria della  cosa  sono  a  carico
dell'usufruttuario. 
 
  Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie
dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.