(CODICE CIVILE-art. 1005)
                             Art. 1005. 
 
                    (Riparazioni straordinarie). 
 
  Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. 
 
  Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad  assicurare  la
stabilita' dei muri maestri e  delle  volte,  la  sostituzione  delle
travi, il rinnovamento, per intero o  per  una  parte  notevole,  dei
tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. 
 
  L'usufruttuario  deve  corrispondere   al   proprietario,   durante
l'usufrutto,  l'interesse  delle  somme  spese  per  le   riparazioni
straordinarie.