(CODICE CIVILE-art. 1007)
                             Art. 1007. 
 
              (Rovina parziale di edificio accessorio). 
 
  Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche  nel
caso in cui, per vetusta' o caso fortuito, rovini soltanto  in  parte
l'edificio che formava accessorio necessario  del  fondo  soggetto  a
usufrutto.