Art. 1008.
(Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario).
L'usufruttuario e' tenuto, per la durata del suo diritto, ai
carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e
gli altri pesi che gravano sul reddito.
Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi
carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in
proporzione della durata del rispettivo diritto.