(CODICE CIVILE-art. 1008)
                             Art. 1008. 
 
         (Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario). 
 
  L'usufruttuario e' tenuto,  per  la  durata  del  suo  diritto,  ai
carichi annuali, come le imposte, i canoni, le  rendite  fondiarie  e
gli altri pesi che gravano sul reddito. 
 
  Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto  questi
carichi si ripartiscono tra  il  proprietario  e  l'usufruttuario  in
proporzione della durata del rispettivo diritto.