(CODICE CIVILE-art. 1010)
                             Art. 1010. 
 
           (Passivita' gravanti su eredita' in usufrutto). 
 
  L'usufruttuario di un'eredita'  o  di  una  quota  di  eredita'  e'
obbligato a pagare per intero,  o  in  proporzione  della  quota,  le
annualita' e gli interessi dei debiti o dei legati da cui  l'eredita'
stessa sia gravata. 
 
  Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda
necessario durante l'usufrutto, e' in facolta' dell'usufruttuario  di
fornire la somma occorrente, che gli  deve  essere  rimborsata  senza
interesse alla fine dell'usufrutto. 
 
  Se l'usufruttuario non puo' o non vuole fare questa  anticipazione,
il proprietario puo' pagare tale somma, sulla  quale  l'usufruttuario
deve corrispondergli l'interesse durante l'usufrutto, o puo'  vendere
una porzione dei beni soggetti all'usufrutto  fino  alla  concorrenza
della somma dovuta. 
 
  Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la  vendita  dei
beni, questa e' fatta d'accordo  tra  proprietario  e  usufruttuario,
salvo  ricorso  all'autorita'  giudiziaria  in  caso   di   dissenso.
L'espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.