(CODICE CIVILE-art. 1011)
                             Art. 1011. 
 
                (Ritenzione per le somme anticipate). 
 
  Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art.  1009  e  dal
secondo  comma  dell'art.  1010,  l'usufruttuario   ha   diritto   di
ritenzione sui beni che sono in suo possesso  fino  alla  concorrenza
della somma a lui dovuta.