(CODICE CIVILE-art. 1012)
                             Art. 1012. 
 
 (Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitu'). 
 
  Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione  sul  fondo  o
altrimenti offende le ragioni del  proprietario,  l'usufruttuario  e'
tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, e' responsabile dei danni
che eventualmente siano derivati al proprietario. 
 
  L'usufruttuario puo' far riconoscere l'esistenza delle  servitu'  a
favore del fondo  o  l'inesistenza  di  quelle  che  si  pretende  di
esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi  chiamare  in
giudizio il proprietario.