Art. 682 
               Alimentazione dei ruoli dei marescialli 
 
1. Il personale del ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica  militare  e'  tratto  dagli
allievi delle  rispettive  scuole  sottufficiali.  Gli  allievi  sono
reclutati  tramite  concorsi  banditi  con  decreto  ministeriale   e
contraggono una ferma biennale. 
2. Il personale reclutato tramite  concorso  interno  e'  immesso  in
ruolo al superamento di apposito corso di  qualificazione  di  durata
non inferiore a mesi sei. 
3.  I  posti  di  cui  all'articolo  679,  comma   1,   lettera   b),
eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al
numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo. 
4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a),  possono
partecipare: 
a) i giovani che: 
1) sono riconosciuti in  possesso  della  idoneita'  agli  incarichi,
specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 
2) non hanno compiuto il 26° anno di eta'. Per coloro che hanno  gia'
prestato  servizio  militare  obbligatorio  o  volontario  il  limite
massimo e' elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono; 
3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale  di  istruzione
secondaria di secondo grado o  lo  conseguono  nell'anno  in  cui  e'
bandito il concorso; 
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio
permanente, i volontari in ferma o i militari  di  leva  in  servizio
che, alla data prevista dal bando: 
1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale  di  istruzione
secondaria di secondo grado o  lo  conseguono  nell'anno  in  cui  e'
bandito il concorso; 
2) non hanno superato il ventottesimo anno di eta'; 
3) non hanno riportato la sanzione  disciplinare  della  consegna  di
rigore nell'ultimo biennio o nel  periodo  di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
4) sono in possesso della qualifica non inferiore a <<nella media>> o
giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio
prestato se inferiore a due anni. 
5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b),  possono
partecipare: 
a)  nel  limite  del  10  per  cento  dei  posti   disponibili,   gli
appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel  bando
di concorso: 
1) non hanno superato il 40° anno di eta'; 
2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente  la
qualifica   di   almeno   <<superiore   alla   media>>   o   giudizio
corrispondente; 
3) non hanno riportato la sanzione  disciplinare  della  consegna  di
rigore nell'ultimo biennio; 
b)  nel  limite  del  20  per  cento  dei  posti   disponibili,   gli
appartenenti al ruolo dei  volontari  in  servizio  permanente,  che,
oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 
1) hanno compiuto 7  anni  di  servizio  di  cui  almeno  quattro  in
servizio permanente; 
2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale  di  istruzione
secondaria di secondo grado o  lo  conseguono  nell'anno  in  cui  e'
bandito il concorso. 
6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi  4  e  5,
compresa  la  definizione  dei  titoli  e  delle   prove,   la   loro
valutazione, la  nomina  delle  commissioni  e  la  formazione  delle
graduatorie sono stabilite  con  apposito  decreto  ministeriale  per
ciascuna Forza armata.