Art. 154. 
 
  Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di  corde
di fibre tessili o di corde metalliche, devono  essere  provviste  di
coperchio o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita  delle
bobine e siano muniti del dispositivo di  blocco  previsto  nell'art.
72. 
  Quando le  dimensioni  della  parte  rotante  della  macchina  sono
rilevanti, la protezione puo' essere costituita  da  schermi  o  reti
metalliche di  altezza,  forma  e  resistenza  atti  ad  impedire  il
contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere le bobine
in caso di sfuggita.