(Codice della navigazione-art. 1027)
                             Art. 1027. 
               (Concessione d'ipoteca su aeromobile). 
 
  Sull'aeromobile puo' solo concedersi ipoteca volontaria. 
 
  La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena  di  nullita',  per
atto pubblico  o  per  scrittura  privata,  contenente  la  specifica
indicazione degli elementi d'individuazione dell'aeromobile.