(Codice della navigazione-art. 1030)
                             Art. 1030. 
                     (Pubblicita' dell'ipoteca). 
 
  Per   gli   effetti   previsti   dal   codice   civile,   l'ipoteca
sull'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione  nel
registro aeronautico  nazionale  e  annotazione  sul  certificato  di
immatricolazione,   ovvero   mediante   trascrizione   nel   registro
matricolare, se trattasi di alianti libratori. 
 
  L'ipoteca su aeromobile in costruzione e'  resa  pubblica  mediante
trascrizione nel registro delle costruzioni. 
 
  Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i
quali il codice civile richiede l'iscrizione.