Art. 1030.
(Pubblicita' dell'ipoteca).
Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca
sull'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel
registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di
immatricolazione, ovvero mediante trascrizione nel registro
matricolare, se trattasi di alianti libratori.
L'ipoteca su aeromobile in costruzione e' resa pubblica mediante
trascrizione nel registro delle costruzioni.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i
quali il codice civile richiede l'iscrizione.