(CODICE CIVILE-art. 1014)
                             Art. 1014. 
 
                    (Estinzione dell'usufrutto). 
 
  Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue: 
    1) per prescrizione per effetto del  non  uso  durato  per  venti
anni; 
    2) per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa
persona; 
    3) per il totale perimento della cosa su cui e' costituito.