(CODICE CIVILE-art. 1015)
                             Art. 1015. 
 
                     (Abusi dell'usufruttuario). 
 
  L'usufrutto   puo'   anche   cessare   per   l'abuso   che   faccia
l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o  deteriorandoli  o
lasciandoli  andare  in   perimento   per   mancanza   di   ordinarie
riparazioni. 
 
  L'autorita' giudiziaria puo', secondo le circostanze, ordinare  che
l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente,  o  che  i  beni
siano locati o posti sotto amministrazione a spese di  lui,  o  anche
dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare  annualmente
all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata. 
 
  I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per
conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e  dare
garanzia per l'avvenire.