(CODICE CIVILE-art. 1017)
                             Art. 1017. 
 
          (Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi). 
 
  Se il perimento della cosa non e'  conseguenza  di  caso  fortuito,
l'usufrutto si trasferisce sull'indennita'  dovuta  dal  responsabile
del danno.