(CODICE CIVILE-art. 1018)
                             Art. 1018. 
 
                     (Perimento dell'edificio). 
 
  Se l'usufrutto e' stabilito sopra un fondo, del quale fa  parte  un
edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire,  l'usufruttuario
ha diritto di godere dell'area e dei materiali. 
 
  La stessa disposizione  si  applica  se  l'usufrutto  e'  stabilito
soltanto sopra un edificio. In tal caso, pero', il  proprietario,  se
intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area
e  di  valersi  dei  materiali,  pagando  all'usufruttuario,  durante
l'usufrutto, gli  interessi  sulla  somma  corrispondente  al  valore
dell'area e dei materiali.