Art. 683 
               Alimentazione del ruolo degli ispettori 
 
1. Il personale  del  ruolo  ispettori  reclutato  mediante  pubblico
concorso e' immesso in ruolo al superamento di apposito  corso  della
durata di 2 anni accademici. 
2. Il personale reclutato tramite  concorso  interno  e'  immesso  in
ruolo al superamento di apposito corso della durata non  inferiore  a
mesi sei. I posti disponibili sono messi a concorso con  la  seguente
ripartizione: 
a) un terzo ai brigadieri capi; 
b) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri; 
c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. 
3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 2, lettere a), b)
e c), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei
concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non
vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti  ai
concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui  all'articolo
679, comma 1, lettera a). 
4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo  679,
comma 1, lettera a), l'individuazione e la valutazione dei titoli, il
numero dei posti da mettere  a  concorso  nel  limite  delle  vacanze
nell'organico  del  ruolo  sono  stabilite  nei  relativi  bandi   di
concorso, emanati con decreto ministeriale. 
5. Per il reclutamento degli  ispettori  della  banda  dell'Arma  dei
carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento. 
6. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri  avviene
con le modalita' stabilite al capo VI del presente titolo.