Art. 683 Alimentazione del ruolo degli ispettori 1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici. 2. Il personale reclutato tramite concorso interno e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei. I posti disponibili sono messi a concorso con la seguente ripartizione: a) un terzo ai brigadieri capi; b) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri; c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. 3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a). 4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale. 5. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento. 6. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalita' stabilite al capo VI del presente titolo.