Art. 685 
                     Ammissione al corso annuale 
 
  1.  L'ammissione  al  corso,  nei  limiti  delle  riserve  di   cui
all'articolo 683, comma 2, ha luogo sulla  base  di  una  graduatoria
formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame  previste
dall'articolo 686, comma 2, lettere a) e b), e i punti attribuiti per
gli  eventuali  titoli  preferenziali   la   cui   individuazione   e
valutazione sono stabiliti nel bando di concorso. 
  2. Possono partecipare al concorso: 
  a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che  alla  data  di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 
  1) sono idonei al servizio militare  incondizionato  o  sono  stati
giudicati permanentemente non idonei in  modo  parziale  al  servizio
d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei, sono  ammessi
al  concorso  con  riserva   fino   alla   visita   medica   prevista
dall'articolo 686, comma 2, lettera e); 
  2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica  di  almeno
<<nella media>> o giudizio corrispondente; 
  3) non hanno riportato nell'ultimo  biennio  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna; 
  4) non sono stati comunque gia' dispensati  d'autorita'  dal  corso
per allievo maresciallo; 
  5) non  sono  stati  giudicati,  nell'ultimo  biennio,  non  idonei
all'avanzamento al grado superiore; 
  b) gli appartenenti al ruolo degli  appuntati  e  carabinieri  che,
oltre a riunire i requisiti di cui alla lettera a): 
  1) hanno compiuto  7  anni  di  effettivo  servizio  nell'Arma  dei
carabinieri; 
  2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso.