Art. 685 Ammissione al corso annuale 1. L'ammissione al corso, nei limiti delle riserve di cui all'articolo 683, comma 2, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, lettere a) e b), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabiliti nel bando di concorso. 2. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) sono idonei al servizio militare incondizionato o sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 2, lettera e); 2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno <<nella media>> o giudizio corrispondente; 3) non hanno riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 4) non sono stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo; 5) non sono stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore; b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla lettera a): 1) hanno compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri; 2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso.