Art. 686 
                          Prove concorsuali 
 
1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 684,  sono
costituiti da: 
a) una prova di efficienza fisica; 
b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della
lingua italiana; 
c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso; 
d) un accertamento attitudinale di idoneita'  al  servizio  nell'Arma
quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da  parte  del
centro nazionale di selezione  e  reclutamento  dei  carabinieri.  Il
giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo; 
e) una visita  medica  da  parte  di  un  collegio  composto  da  tre
ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e un inferiore il cui
giudizio  e'  definitivo.  Per  il  concorrente  gia'   in   servizio
nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri,  l'accertamento  e'
limitato alla verifica  dell'assenza  di  infermita'  invalidanti  in
atto. 
2.  Gli  esami  di  concorso  per  l'ammissione  al  corso   di   cui
all'articolo 685, sono costituiti da: 
a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto; 
b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di  istituto  e
la cultura generale; 
c) un accertamento attitudinale di idoneita'  al  servizio  nell'Arma
quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da  parte  del
centro nazionale di selezione  e  reclutamento  dei  carabinieri.  Il
giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo; 
d) una visita  medica  da  parte  di  un  collegio  composto  da  tre
ufficiali medici di  cui  due  ufficiali  superiori  e  un  inferiore
tendente ad accertare l'assenza di infermita'  invalidanti  in  atto.
Per  gli  appartenenti  ai  ruoli  sovrintendenti   e   appuntati   e
carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non  idonei  in
modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata
ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto. 
3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di  cui
ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una  prova  preliminare  a
carattere generale svolta mediante idonei test,  il  cui  superamento
costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle  ulteriori
prove concorsuali. 
4. La successione, le modalita' e i tempi di svolgimento delle  prove
di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita  medica
e dell'accertamento attitudinale, di cui ai  commi  1  e  2,  saranno
stabiliti nei relativi bandi di concorso.