Art. 688
Valutazione   delle   prove   scritta  e  orale  e  formazione  della
                        graduatoria di merito

1. La commissione di cui all'articolo 687, assegna alla prova scritta
giudicata  sufficiente  un  punto  di  merito  da  diciotto  a trenta
trentesimi.
2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta
e   che   e'  stato  giudicato  idoneo  alla  visita  medica  e  agli
accertamenti  attitudinali nonche' alla prova di efficienza fisica e'
ammesso a sostenere la prova orale.
3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un
punto  di merito espresso in trentesimi. E' idoneo il concorrente che
riporta un punto di merito di almeno diciotto trentesimi.
4.  La  media  aritmetica  dei  punti riportati nella prova scritta e
nella  prova  orale  costituisce  il  punto  da  attribuire a ciascun
concorrente  ai  fini  della  formazione della graduatoria di merito,
maggiorato  dagli  incrementi  per gli eventuali titoli stabiliti nel
bando di concorso.
5. A parita' di merito e' data la precedenza agli orfani di guerra ed
equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro
al  valore  dell'Arma  dei  carabinieri,  al valore dell'Esercito, al
valor  di  Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonche' ai
figli di vittime del dovere.
6.  I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono
ammessi  al  corso  allievi  marescialli presso la scuola marescialli
dell'Arma  dei  carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino
alla concorrenza dei posti messi a concorso.
7.  I  termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati
idonei  ma  non  vincitori  del  concorso  per  l'ammissione al corso
biennale  di  cui  all'articolo  684  possono  essere  prorogati  con
motivata   determinazione  ministeriale,  in  caso  di  successivi  e
analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della
stessa.