Art. 841 
 
                             Presupposti 
 
1. La «Medaglia militare al merito di  lungo  comando»  e'  conferita
agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate, in  servizio  o
in congedo, che hanno raggiunto globalmente nei gradi successivamente
ricoperti, anche in  piu'  riprese,  i  seguenti  periodi  minimi  di
comando di reparto: 
a) medaglia d'oro: 20 anni; 
b) medaglia d'argento: 15 anni; 
c) medaglia di bronzo: 10 anni. 
2. La  medaglia  di  grado  superiore  sostituisce  quella  di  grado
inferiore. 
3. Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia,
e' soltanto quello durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale ha
effettivamente tenuto il comando di un reparto ed e' calcolato con le
norme di cui all'articolo 8 decreto del Presidente  della  Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092. 
 
 
          Note all'art. 841: 
          - Il testo dell'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1973,  n.  1092  (Approvazione  del
          testo unico delle norme sul trattamento di  quiescenza  dei
          dipendenti civili e militari dello Stato), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 9  maggio  1974,  n.  120  ,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 8 (Computo). - Tutti i servizi prestati  in  qualita'
          di dipendente statale si computano ai fini del  trattamento
          di quiescenza, salve le  disposizioni  contenute  nel  capo
          successivo. 
          Il  computo  si  effettua  dalla  data  di  decorrenza  del
          rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di  cessazione
          di tale rapporto. Per il personale militare il  computo  si
          effettua dalla data  di  assunzione  del  servizio  sino  a
          quella di cessazione dal servizio stesso. 
          Non si tiene conto del tempo trascorso: 
          a)  dal  personale  civile,  eccettuati  gli   operai,   in
          aspettativa per motivi di famiglia nonche' dai militari  in
          aspettativa per motivi  privati  ovvero  in  licenza  senza
          assegni concessa a domanda ovvero in qualita' di richiamati
          senza assegni; 
          b)  dal  personale  civile  durante  la  sospensione  dalla
          qualifica o in posizione  corrispondente  che  comporti  la
          privazione dello stipendio o della paga; 
          c) durante la detenzione per condanna penale. 
          E' computato in ragione della meta' il tempo trascorso  dal
          militare  durante  la  sospensione   dall'impiego   o   dal
          servizio, fermo il disposto di  cui  alla  lettera  c)  del
          comma precedente.».