Art. 253. 
 
  Nei pozzi che servono alla circolazione del personale devono essere
installati  apparecchi  telefonici  o  portavoce  che  permettano  lo
scambio di intese fra  i  ricevitori  delle  stazioni  interne  e  il
ricevitore  della  stazione  esterna,  o  della  stazione   terminale
superiore nel caso di pozzi interni, qualora i ricevitori non possano
comunicare direttamente a voce. 
  Uguali dispositivi devono pur essere installati per lo  scambio  di
intese tra il ricevitore della stazione  terminale  superiore  ed  il
macchinista.