Art. 253. Nei pozzi che servono alla circolazione del personale devono essere installati apparecchi telefonici o portavoce che permettano lo scambio di intese fra i ricevitori delle stazioni interne e il ricevitore della stazione esterna, o della stazione terminale superiore nel caso di pozzi interni, qualora i ricevitori non possano comunicare direttamente a voce. Uguali dispositivi devono pur essere installati per lo scambio di intese tra il ricevitore della stazione terminale superiore ed il macchinista.