(Codice della navigazione-art. 1040)
                             Art. 1040. 
       (Spostamento di competenza per ragione di connessione). 
 
  Se sono proposte contro il vettore,  l'esercente  o  l'assicuratore
avanti giudici diversi piu' cause dipendenti dallo  stesso  contratto
di trasporto, ovvero dallo stesso  fatto  di  assistenza  o,  infine,
dallo stesso urto di aeromobili ovvero dallo stesso evento produttivo
di danni a'terzi sulla superficie, il giudice fissa con sentenza alle
parti un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti il
giudice adito, nella circoscrizione del quale e' il foro generale del
convenuto, o, in difetto, avanti quello per primo adito. 
 
  Si  applica  il  secondo  comma  dell'articolo  40  del  codice  di
procedura civile.