Art. 1040.
(Spostamento di competenza per ragione di connessione).
Se sono proposte contro il vettore, l'esercente o l'assicuratore
avanti giudici diversi piu' cause dipendenti dallo stesso contratto
di trasporto, ovvero dallo stesso fatto di assistenza o, infine,
dallo stesso urto di aeromobili ovvero dallo stesso evento produttivo
di danni a'terzi sulla superficie, il giudice fissa con sentenza alle
parti un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti il
giudice adito, nella circoscrizione del quale e' il foro generale del
convenuto, o, in difetto, avanti quello per primo adito.
Si applica il secondo comma dell'articolo 40 del codice di
procedura civile.