(CODICE CIVILE-art. 1021)
                             Art. 1021. 
 
                               (Uso). 
 
  Chi ha il diritto d'uso di una cosa puo' servirsi di essa e, se  e'
fruttifera, puo' raccogliere i frutti per quanto occorre  ai  bisogni
suoi e della sua famiglia. 
 
  I bisogni si devono valutare  secondo  la  condizione  sociale  del
titolare del diritto.