(CODICE CIVILE-art. 1025)
                             Art. 1025. 
 
            (Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione). 
 
  Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha  il
diritto di abitazione e occupa tutta la casa e' tenuto alle spese  di
coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei  tributi  come
l'usufruttuario. 
 
  Se non raccoglie che una parte dei frutti  o  non  occupa  che  una
parte della casa, contribuisce in proporzione di cio' che gode.