Art. 692 
             Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti 
 
1. Per il reclutamento dei  sovrintendenti,  ai  sensi  dell'articolo
690, comma 2, lettera a), e'  bandito  un  concorso  per  titoli  per
l'ammissione al corso di aggiornamento  e  formazione  professionale,
previsto dall'articolo 775,  al  quale  sono  ammessi  gli  aspiranti
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con
decreto ministeriale. 
2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai  sensi  dell'  articolo
690, comma 2, lettera b), e' previsto un concorso per titoli ed esame
scritto,  riservato  agli  appuntati  scelti,  agli   appuntati,   ai
carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno
sette anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione,
previsto dall'articolo 776. 
3. L'esame scritto di cui al comma  2,  consiste  in  risposte  a  un
questionario articolato su domande volte ad  accertare  il  grado  di
preparazione culturale e professionale degli aspiranti. 
4.  Le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  la  nomina  delle
commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il  numero
dei  posti  da  mettere  a  concorso   nel   limite   delle   vacanze
nell'organico  del  ruolo  e  i  criteri  per  la  formazione   delle
graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali. 
5. Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto
a uno dei concorsi di cui ai commi 1 e 2. 
6. E' ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e  2  il  personale  che,
alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 
a) e' idoneo al  servizio  militare  incondizionato  o  e'  giudicato
permanentemente non idoneo in modo parziale al  servizio  d'istituto;
coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi  con  riserva
di accertamento del  possesso  della  suddetta  idoneita'  alla  data
d'inizio dei relativi corsi; 
b)  ha  riportato,  nell'ultimo  biennio,  in  sede  di   valutazione
caratteristica, una qualifica  non  inferiore  a  <<nella  media>>  o
giudizio equivalente; 
c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari  piu'
gravi della <<consegna>>; 
d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare
una sanzione di stato, ne' e' sospeso dal servizio,  o  si  trova  in
aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non  inferiore  a  60
giorni; 
e)  non  e'  stato  giudicato,  nell'ultimo   biennio,   non   idoneo
all'avanzamento al grado superiore. 
7. I posti rimasti scoperti nel concorso di  cui  al  comma  2,  sono
devoluti,  fino  alla  data  di  inizio  del   relativo   corso,   ai
partecipanti del concorso di cui al  comma  1,  risultati  idonei  in
relazione ai punteggi conseguiti.