Art. 692 Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti 1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 690, comma 2, lettera a), e' bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso di aggiornamento e formazione professionale, previsto dall'articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale. 2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell' articolo 690, comma 2, lettera b), e' previsto un concorso per titoli ed esame scritto, riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776. 3. L'esame scritto di cui al comma 2, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti. 4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali. 5. Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto a uno dei concorsi di cui ai commi 1 e 2. 6. E' ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) e' idoneo al servizio militare incondizionato o e' giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio dei relativi corsi; b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a <<nella media>> o giudizio equivalente; c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della <<consegna>>; d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato, ne' e' sospeso dal servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; e) non e' stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore. 7. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.