Art. 844 
 
                             Presupposti 
 
1. La medaglia d'onore per lunga navigazione e' conferita ai militari
dell'Esercito  italiano,  della  Marina   militare,   dell'Arma   dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che  hanno  compiuto
su navi in armamento o in riserva, su unita' di crociera, costiere  e
foranee appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze: 
a) 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 
b) 15 anni per la medaglia di 2° grado; 
c) 10 anni per la medaglia di 3° grado. 
2. Essa e', inoltre, conferita agli iscritti  nelle  matricole  della
gente di mare che hanno compiuto su  navi  mercantili  nazionali:  20
anni di navigazione, per la medaglia di 1°  grado;  15  anni  per  la
medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado. 
3. La medaglia e' conferita  ai  militari  dell'Esercito  italiano  e
dell'Arma dei carabinieri imbarcati sulle unita' di tali Forze armate
iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato. 
4. Per le unita' del  Corpo  della  guardia  di  finanza  i  militari
interessati devono aver fatto effettivamente  e  organicamente  parte
del  relativo  equipaggio,  in   quanto   a   esse   assegnati,   con
determinazione specifica in base alle tabelle di armamento.