Art. 844 Presupposti 1. La medaglia d'onore per lunga navigazione e' conferita ai militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che hanno compiuto su navi in armamento o in riserva, su unita' di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze: a) 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; b) 15 anni per la medaglia di 2° grado; c) 10 anni per la medaglia di 3° grado. 2. Essa e', inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che hanno compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado. 3. La medaglia e' conferita ai militari dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri imbarcati sulle unita' di tali Forze armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato. 4. Per le unita' del Corpo della guardia di finanza i militari interessati devono aver fatto effettivamente e organicamente parte del relativo equipaggio, in quanto a esse assegnati, con determinazione specifica in base alle tabelle di armamento.