Art. 845 
 
                 Computo dei periodi di navigazione 
 
1.  I  periodi  di  navigazione  previsti  nell'articolo  844,   sono
computati: 
a) per i militari della  Marina  militare  dal  giorno  in  cui  essi
cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle navi armate; 
b) per i militari del Corpo della Guardia di finanza  dal  giorno  in
cui essi hanno cominciato a prestare effettivo servizio a bordo delle
unita' di crociera, costiere  e  foranee  appartenenti  al  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
c) per gli iscritti nelle matricole della gente di mare dal giorno in
cui essi cominciarono effettivamente a navigare  a  bordo  di  unita'
munite di carte di bordo. 
2. Agli effetti del conseguimento della medaglia sono computate per i
militari della Marina militare la navigazione da  essi  eventualmente
compiuta  su  navi  mercantili  nazionali,  per  gli  iscritti  nelle
matricole della gente di mare la navigazione da essi compiuta su navi
armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato e per  i
militari  della  Guardia  di   finanza   la   navigazione   da   essi
eventualmente compiuta sia su navi della Marina militare sia su  navi
mercantili nazionali.