Art. 845 Computo dei periodi di navigazione 1. I periodi di navigazione previsti nell'articolo 844, sono computati: a) per i militari della Marina militare dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle navi armate; b) per i militari del Corpo della Guardia di finanza dal giorno in cui essi hanno cominciato a prestare effettivo servizio a bordo delle unita' di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze; c) per gli iscritti nelle matricole della gente di mare dal giorno in cui essi cominciarono effettivamente a navigare a bordo di unita' munite di carte di bordo. 2. Agli effetti del conseguimento della medaglia sono computate per i militari della Marina militare la navigazione da essi eventualmente compiuta su navi mercantili nazionali, per gli iscritti nelle matricole della gente di mare la navigazione da essi compiuta su navi armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato e per i militari della Guardia di finanza la navigazione da essi eventualmente compiuta sia su navi della Marina militare sia su navi mercantili nazionali.