Art. 846 Provvedimento di conferimento 1. La medaglia d'onore per lunga navigazione e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta dei Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a seconda che si tratti di militari della Marina militare, dell'Esercito italiano o dell'Arma dei carabinieri, di militari del Corpo della guardia di finanza oppure di iscritti nelle matricole della gente di mare. 2. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.