Art. 846 
 
                    Provvedimento di conferimento 
 
1. La medaglia d'onore per lunga navigazione e' concessa con  decreto
del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta dei  Ministri
della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture  e
dei trasporti, a seconda che  si  tratti  di  militari  della  Marina
militare, dell'Esercito italiano  o  dell'Arma  dei  carabinieri,  di
militari del Corpo della guardia di finanza oppure di iscritti  nelle
matricole della gente di mare. 
2. La  medaglia  di  grado  superiore  sostituisce  quella  di  grado
inferiore.