(Codice della navigazione-art. 1044)
                             Art. 1044. 
                       (Sentenza di apertura). 
 
  Con sentenza esecutiva, il tribunale, accertata,  in  seguito  alla
domanda dell'esercente o dell'assicuratore, l'esistenza degli estremi
di legge, dichiara aperto il  procedimento  di  limitazione.  Con  la
stessa sentenza il tribunale designa un  giudice  per  la  formazione
dello stato attivo e passivo,  per  il  riparto  della  somma  e  per
l'istruzione dei processi di opposizione alla sentenza di apertura  e
alla formazione  dello  stato  passivo  e  dello  stato  di  riparto;
stabilisce entro dieci  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
sentenza la data di deposito dello stato attivo; assegna ai creditori
per la presentazione in cancelleria delle domando  e  dei  titoli  un
termine non superiore a giorni trenta  dalla  data  di  pubblicazione
della sentenza, o a sessanta per i  creditori  residenti  all'estero;
stabilisce,  entro  sessanta  giorni  dalla  decorrenza  del  maggior
termine fissato per la presentazione delle domande e dei  titoli  dei
creditori, la data di deposito dello stato passivo; fissa, non  prima
di dieci e non oltre venti giorni da quest'ultima data, l'udienza  di
trattazione  delle  impugnazioni  dello  stato  passivo   avanti   il
collegio.