Art. 1044.
(Sentenza di apertura).
Con sentenza esecutiva, il tribunale, accertata, in seguito alla
domanda dell'esercente o dell'assicuratore, l'esistenza degli estremi
di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione. Con la
stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione
dello stato attivo e passivo, per il riparto della somma e per
l'istruzione dei processi di opposizione alla sentenza di apertura e
alla formazione dello stato passivo e dello stato di riparto;
stabilisce entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della
sentenza la data di deposito dello stato attivo; assegna ai creditori
per la presentazione in cancelleria delle domando e dei titoli un
termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione
della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all'estero;
stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior
termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei
creditori, la data di deposito dello stato passivo; fissa, non prima
di dieci e non oltre venti giorni da quest'ultima data, l'udienza di
trattazione delle impugnazioni dello stato passivo avanti il
collegio.