Art. 1045.
(Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura).
La sentenza, a cura della cancelleria, e' portata a conoscenza
dell'istante e dei creditori indicati nello elenco di cui
all'articolo 1043, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, e'
altresi' trasmessa in estratto all'ufficio di iscrizione
dell'aeromobile, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
L'ufficio di iscrizione, avuta conoscenza della sentenza, ne fa
annotazione nel registro di iscrizione dell'aeromobile, e ne cura
l'affissione nell'albo dell'ufficio stesso.