(Codice della navigazione-art. 1045)
                             Art. 1045. 
       (Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura). 
 
  La sentenza, a cura della  cancelleria,  e'  portata  a  conoscenza
dell'istante  e  dei  creditori  indicati   nello   elenco   di   cui
all'articolo  1043,  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.  La  sentenza  stessa,  a  cura  della  cancelleria,  e'
altresi'   trasmessa   in   estratto   all'ufficio   di    iscrizione
dell'aeromobile, e, parimenti in estratto, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale del Regno. 
 
  L'ufficio di iscrizione, avuta conoscenza  della  sentenza,  ne  fa
annotazione nel registro di iscrizione  dell'aeromobile,  e  ne  cura
l'affissione nell'albo dell'ufficio stesso.