(Codice della navigazione-art. 1047)
                             Art. 1047. 
                    (Opposizione dei creditori). 
 
  Contro la sentenza di  apertura,  i  creditori  possono  promuovere
opposizione, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, per l'inesistenza  degli  estremi  di  legge,  in
contraddittorio dell'istante. 
 
  L'opposizione  produce  gli  effetti  indicati  nel  secondo  comma
dell'articolo 627.