Art. 1047.
(Opposizione dei creditori).
Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere
opposizione, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, per l'inesistenza degli estremi di legge, in
contraddittorio dell'istante.
L'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma
dell'articolo 627.