(Codice della navigazione-art. 1048)
                             Art. 1048. 
                  (Formazione dello stato attivo). 
 
  Nel  termine  fissato  dalla  sentenza  di  apertura,  il   giudice
designato, sentiti l'istante e i  creditori  concorrenti,  forma'  lo
stato attivo sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975. 
 
  L'avvenuto deposito dello stato attivo e' comunicato all'istante  e
ai creditori mediante lettera raccomandata con avvito di ricevimento.