Art. 1048.
(Formazione dello stato attivo).
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice
designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma' lo
stato attivo sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975.
L'avvenuto deposito dello stato attivo e' comunicato all'istante e
ai creditori mediante lettera raccomandata con avvito di ricevimento.