Art. 1049.
(Deposito della somma limite).
Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice
designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le
modalita' per il deposito della somma limite computata sulla base
dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del
procedimento.
Il provvedimento del giudice e' comunicato all'istante e ai
creditori nei modi stabiliti dall'articolo precedente.