(Codice della navigazione-art. 1049)
                             Art. 1049. 
                   (Deposito della somma limite). 
 
  Entro tre giorni dalla formazione dello  stato  attivo  il  giudice
designato fissa il termine, non  superiore  a  cinque  giorni,  e  le
modalita' per il deposito della somma  limite  computata  sulla  base
dello  stato  attivo  e  di  una  congrua  somma  per  le  spese  del
procedimento. 
 
  Il  provvedimento  del  giudice  e'  comunicato  all'istante  e  ai
creditori nei modi stabiliti dall'articolo precedente.