(Codice della navigazione-art. 1053)
                             Art. 1053. 
           (Dichiarazione di estinzione del procedimento. 
 
  In caso di fallimento dell'esercente, dichiarato  anteriormente  al
deposito della  somma  limite,  e  nel  caso  di  decadenza  prevista
dall'articolo precedente si  applica  la  disposizione  dell'articolo
641.