(Codice della navigazione-art. 1054)
                             Art. 1054. 
                   (Comunicazioni all'esercente). 
 
  Quando il procedimento e' promosso dall'assicuratore, gli  atti  si
compiono anche nei confronti dell'esercente,  il  quale  deve  essere
sentito ogni qualvolta,  a  norma  delle  disposizioni  del  presente
titolo, deve essere sentito l'istante.