(CODICE CIVILE-art. 1028)
                             Art. 1028. 
 
                      (Nozione dell'utilita'). 
 
  L'utilita'  puo'  consistere  anche  nella  maggiore  comodita'   o
amenita' del fondo dominante. Puo'  del  pari  essere  inerente  alla
destinazione industriale del fondo.