(CODICE CIVILE-art. 1029)
                             Art. 1029. 
 
                  (Servitu' per vantaggio futuro). 
 
  E' ammessa la costituzione di una  servitu'  per  assicurare  a  un
fondo un vantaggio futuro. 
 
  E' ammessa altresi' a favore o a carico di un edificio da costruire
o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha
effetto se non dal giorno in cui l'edificio e' costruito o  il  fondo
e' acquistato.