Art. 694 
                         Commissione d'esame 
 
  1. La commissione giudicatrice  degli  esami  per  il  reclutamento
degli ispettori e quella per il reclutamento  dei  sovrintendenti  e'
composta da: 
  a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; 
  b) il Comandante del Reggimento Corazzieri; 
  c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro; 
  d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario  senza  diritto
di voto.