Art. 694 Commissione d'esame 1. La commissione giudicatrice degli esami per il reclutamento degli ispettori e quella per il reclutamento dei sovrintendenti e' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) il Comandante del Reggimento Corazzieri; c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro; d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto di voto.