Art. 852 
 
                         Periodi computabili 
 
1. E' considerato  valevole  agli  effetti  della  concessione  della
medaglia di lunga navigazione aerea il periodo in cui il militare  in
servizio non ha potuto svolgere la prescritta attivita' di volo: 
a) per  infermita'  riconosciute  dipendenti  da  cause  di  servizio
aeronavigante; 
b) per prigionia di guerra in seguito a operazioni aeree di guerra; 
c) per servizio prestato in missione  all'estero  o  in  qualita'  di
addetto aeronautico se al militare stesso non sono assegnati i  mezzi
aerei per poter svolgere la prescritta attivita' di volo; 
d) per corsi speciali di istruzione in Italia o  all'estero,  se  non
sono forniti agli interessati i mezzi necessari a svolgere la  minima
attivita' aerea prescritta; 
e) per cause di forza maggiore dovuta  a  sospensione  dell'attivita'
aerea di reparti per ordine del Ministro; in questo  caso  la  durata
dell'interruzione, a solo giudizio del Ministro stesso,  deve  essere
ritenuta l'unica  causa  determinante  la  mancata  attivita'  minima
prescritta. 
2. Il periodo trascorso presso le scuole di  pilotaggio  e  presso  i
corsi di osservazione aerea dagli  allievi  che  hanno  compiuto  con
esito favorevole le prove prescritte e che hanno comunque  conseguito
il brevetto di pilota militare o  di  osservatore  dall'aeroplano  e'
computato per intero. 
3. Il servizio aeronavigante  compiuto  con  brevetto  di  pilota  di
dirigibile e' computato per intero. 
4. Le circostanze di cui ai commi 1, 2 e 3 devono sempre risultare da
regolari variazioni debitamente riportate sui documenti  personali  e
di volo del militare.