Art. 854 
 
                           Norma di rinvio 
 
1. Alla medaglia di  lunga  navigazione  aerea  sono  applicabili  le
disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce
al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute
nel libro IV del codice, titolo  VIII,  capo  V,  sezione  II  e  nel
presente capo alla sezione III.