Art. 855 Procedimento di concessione 1. I militari di qualsiasi grado in attivita' di servizio possono inoltrare domanda di concessione della medaglia ai comandi dai quali rispettivamente dipendono, se hanno maturato il limite di tempo stabilito e sono in possesso di tutti i requisiti richiesti. 2. I comandi anzidetti, controllati i dati denunziati dagli interessati e accertato il diritto alla concessione, inoltrano, per via gerarchica, regolare proposta al Ministero della difesa. 3. I militari in congedo, in possesso dei requisiti necessari, possono far domanda di concessione della medaglia al Ministero della difesa per il tramite dei comandi territoriali di competenza nella cui circoscrizione essi hanno residenza, documentando il computo del servizio utile sul quale essi fondano la domanda e fornendo ogni indicazione utile all'esatto accertamento dei titoli addotti. 4. I comandi territorialmente competenti, unitamente alla domanda, inoltrano al Ministero la relativa proposta dopo aver accertato se gli interessati hanno effettivamente diritto alla concessione.