Art. 855 
 
                     Procedimento di concessione 
 
1. I militari di qualsiasi grado in  attivita'  di  servizio  possono
inoltrare domanda di concessione della medaglia ai comandi dai  quali
rispettivamente dipendono, se  hanno  maturato  il  limite  di  tempo
stabilito e sono in possesso di tutti i requisiti richiesti. 
2.  I  comandi  anzidetti,  controllati  i  dati   denunziati   dagli
interessati e accertato il diritto alla concessione,  inoltrano,  per
via gerarchica, regolare proposta al Ministero della difesa. 
3. I militari  in  congedo,  in  possesso  dei  requisiti  necessari,
possono far domanda di concessione della medaglia al Ministero  della
difesa per il tramite dei comandi territoriali  di  competenza  nella
cui circoscrizione essi hanno residenza, documentando il computo  del
servizio utile sul quale essi fondano  la  domanda  e  fornendo  ogni
indicazione utile all'esatto accertamento dei titoli addotti. 
4. I comandi territorialmente competenti,  unitamente  alla  domanda,
inoltrano al Ministero la relativa proposta dopo  aver  accertato  se
gli interessati hanno effettivamente diritto alla concessione.