Art. 257. Per il trasporto del personale lungo piani inclinati interni si applicano le norme stabilite dall'art. 235 per il trasporto in galleria. I carrelli devono essere provvisti di dispositivi per il tempestivo arresto in caso di rottura della fune o del gancio di attacco a meno che il carico statico sia uguale o inferiore ad 1/16 della riesistenza a rottura della fune. In nessun caso la velocita' massima dei carrelli deve superare 3 m/sec. Per le macchine e le funi si osservano le disposizioni del presente titolo.