Art. 257. 
 
  Per il trasporto del personale lungo  piani  inclinati  interni  si
applicano le norme  stabilite  dall'art.  235  per  il  trasporto  in
galleria. 
  I carrelli devono essere provvisti di dispositivi per il tempestivo
arresto in caso di rottura della fune o del gancio di attacco a  meno
che  il  carico  statico  sia  uguale  o  inferiore  ad  1/16   della
riesistenza a rottura della fune. 
  In nessun caso la velocita' massima dei carrelli  deve  superare  3
m/sec. 
  Per le macchine e le funi si osservano le disposizioni del presente
titolo.