Art. 605. 
         Competenze del Ministero della pubblica istruzione 
 
  1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi
uffici centrali e  periferici,  ai  servizi  relativi  all'istruzione
materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica. 
  2. Il  Ministero  esercita  la  vigilanza  o  la  sorveglianza  sui
seguenti enti: 
    a) vigilanza sull'Ente per  le  scuole  materne  della  Sardegna,
secondo le modalita' stabilite dalla legge 1› giugno  1942,  n.  901,
istitutiva dell'ente; 
    b)  vigilanza  sull'Ente  nazionale  di  assistenza   magistrale,
secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo  provvisorio
dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,  ratificato  con  la  legge  21
marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni  e  secondo  le  norme
dello  statuto  dell'ente;  sono  iscritti  d'ufficio   all'Ente,   e
sottoposti alla ritenuta di cui all'articolo  3  del  citato  decreto
legislativo  del  Capo   provvisorio   dello   Stato   e   successive
modificazioni,  gli  insegnanti  di  ruolo  delle  scuole  elementari
statali, i docenti  di  ruolo  delle  scuole  elementari  statali,  i
docenti  di  ruolo  delle  scuole  materne  statali  e  i   direttori
didattici; 
    c)  sorveglianza  sull'Unione  nazionale  per  la  lotta   contro
l'analfabetismo nei limiti conseguenti al  disposto  dell'articolo  2
della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello  statuto
dell'ente; nel potere di sorveglianza  e'  compresa  la  facolta'  di
disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte
dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 
milioni, previsto dall'articolo 1 della predetta 
legge; 
    d) vigilanza  sull'Opera  nazionale  Montessori,  secondo  quanto
previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46; 
    e) vigilanza sull'Ente per il museo  nazionale  della  scienza  e
della tecnica "Leonardo da Vinci", ai  sensi  dell'articolo  1  della
legge 2 aprile 1958, n. 332. 
  3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri enti quando
sia previsto dal rispettivo ordinamento.