Art. 607. 
                           M i n i s t r o 
 
  1. Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e
verifica la rispondenza dei risultati della  gestione  amministrativa
alle direttive generali impartite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo  3  febbraio  1993  n.  29,  come  modificato
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470,  ed
in particolare esercita  i  compiti  indicati  nell'articolo  14  del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come   sostituito
dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 
  2. Il Ministro esercita altresi' i compiti  allo  stesso  demandati
dalle disposizioni del presente testo unico e da  altre  disposizioni
di legge. 
 
          Nota all'art. 607:
             -  Il  testo  dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 29/1993
          come modificato dall'art. 2 D.Lgs. n. 470/1993 e  dell'art.
          14   del   medesimo  D.Lgs.  n.  29/1993,  come  sostituito
          dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1993 e' il seguente:
             "Art. 3. (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni  e
          responsabilita').  -  1.  Gli organi di governo definiscono
          gli obiettivi ed i programmi da  attuare  e  verificano  la
          rispondenza  dei  risultati  della  gestione amministrativa
          alle direttive generali impartite".
            "Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo).  -  1.  Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal   fine,  periodicamente  e  comunque  ogni  anno  entro
          sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla
          base delle proposte dei dirigenti generali:
               a) definisce gli obiettivi ed i programmi da  attuare,
          indica  le  priorita'  ed  emana  le  conseguenti direttive
          generali per l'azione amministrativo e per la gestione;
               b) assegna, a ciascun ufficio di livello  dirigenziale
          generale,      una     quota     parte     del     bilancio
          dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie,
          riferibili ai  procedimenti  o  subprocedimenti  attribuiti
          alla  responsabilita'  dell'ufficio,  e  agli  oneri per il
          personale  e  per  le  risorse  strumentali   allo   stesso
          assegnati.
             2.  In  relazione  anche all'esercizio delle funzioni di
          cui al comma 1,  i  consigli  di  amministrazione  svolgono
          compiti consultivi.
             3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti
          ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari
          motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel
          provvedimento  di  avocazione,  da comunicare al Presidente
          del Consiglio dei Ministri".