Art. 608. 
                       Sottosegretari di Stato 
 
  1. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i
compiti ad essi delegati  con  decreto  ministeriale  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 10, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400.