Art. 609. 
           Gabinetto del Ministro e segreterie particolari 
 
  1. Per  la  costituzione  e  il  funzionamento  del  gabinetto  del
Ministro e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato e
per il personale  addetto  a  tali  uffici  trovano  applicazione  le
disposizioni contenute nel  decreto  legislativo  luogotenenziale  27
marzo 1944 n. 335, nel regio decreto legge 10 luglio  1924  n.  1100,
nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre
1946 n.  112,  nell'articolo  1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 22 luglio 1947 n.  735  e  nell'articolo  158
della legge 11 luglio 1980 n. 312.