Art. 614. Provveditorato agli studi 1. Il provveditorato agli studi ha sede nel capoluogo di ogni provincia, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2 lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quanto previsto dagli articoli 617, 618 e 619 del presente testo unico. 2. Le funzioni di provveditore agli studi sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente. 3. Il provveditore agli studi sovraintende, alle dipendenze del Ministro, alla istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica; vigila sulla applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti di istruzione e di educazione pubblica e privata della provincia; dispone nei casi gravi e urgenti la temporanea sospensione delle lezioni; promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi e svolge tutti gli altri compiti, demandatigli dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni di legge. 4. L'Amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i locali per il provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.
Nota all'art. 614: - Il testo dell'art. 16 della legge n. 142/1990 e' il seguente: "Art. 16. (Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali). - 1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarita' del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalita' dei servizi, puo' disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini. 2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente; b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entita' demografica, nonche' per le attivita' produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale; c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia; d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti; f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici; g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati. 3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni in cui alla lettera d) del comma 2".