Art. 615. 
                              Personale 
  1. Le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione  della
pubblica istruzione appartenente alle qualifiche previste dalla legge
11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto-legge  28  gennaio  1986  n.  9,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1986  n.  78,  sono
provvisoriamente rideterminate ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sono successivamente  definite
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, e successive modificazioni. 
  2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 615:
             -  La  legge  n.  312/1980  riguarda  il  nuovo  assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello  Stato; si riporta l'art. 2 della legge predetta, ove
          sono elencate le qualifiche del personale dei Ministeri:
             "Art.  2.  (Qualifiche  funzionali).  -   Il   personale
          contemplato  nel  presente  titolo  e' classificato in otto
          qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde  il
          livello retributivo stabilito dal successivo art. 24.
             Le qualifiche sono le seguenti:
              prima qualifica: attivita' semplici.
             Attivita'   elementari,   manuali  e  non,  per  il  cui
          esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione;
              seconda qualifica: attivita'  semplici  con  conoscenze
          elementari.
             Attivita'  semplici,  manuali  e non, comprese quelle di
          conservazione, riproduzione o smistamento il cui  esercizio
          richieda preparazione e conoscenze elementari;
              terzi    qualifica:   attivita'   tecnico-manuali   con
          conoscenze non specialistiche.
             Attivita' tecnico-manuali che  presuppongono  conoscenze
          tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa,
          l'esecuzione   di  operazioni  amministrative,  tecniche  o
          contabili   elementari.   Puo'   essere   richiesta   anche
          l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso
          semplice;
              quarta  qualifica:  attivita' amministrative o tecniche
          con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.
             Attivita'    amministrativo-contabili,    tecniche     o
          tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel
          ramo    amministrativo    e    contabile   e   preparazione
          specializzata in  quello  tecnico  e  tecnico-manuale,  con
          capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o
          di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
             Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini
          valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione
          a rischi specifici;
              quinta     qualifica:    attivita'    con    conoscenza
          specialistica e responsabilita' di gruppo.
             Attivita'   professionali    richiedenti    preparazione
          tecnica;  o  particolari  conoscenze  nella  tecnologia del
          lavoro; o perizia  nell'esecuzione;  o  interpretazione  di
          disegni  o  di  grafici  e  relative  elaborazioni. Possono
          comportare anche responsabilita' di guida  e  di  controllo
          tecnico-pratico di altre persone;
              sesta  qualifica: attivita' con conosenze professionali
          e responsabilita' di unita' operative.
             Attivita' nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito
          di prescrizioni di massa  riferite  a  procedure  o  prassi
          generali;  particolare  apporto di competenze in operazioni
          su  apparati   e   attrezzature,   richiedenti   conoscenze
          particolari   delle   relative   tecnologie;   funzioni  di
          indirizzo e coordinamento di unita' operative  comprendenti
          prestazioni lavorative di minor rilievo.
             Le   prestazioni   lavorative   sono  caratterizzate  da
          responsabilita' per le attivita' direttamente svolte e  per
          il    risultato    conseguito    dalle   unita'   operative
          sottordinate;
              settima   qualifica:   attivita'    con    preparazione
          professionale  o  con  eventuale  responsabilita' di unita'
          organiche.
             Attivita' professionali  comportanti  o  preposizioni  a
          uffici,   servizi  o  altre  unita'  organiche  non  aventi
          rilevanza  esterna,   con   margini   valutativi   per   il
          perseguimento  dei  risultati,  e  facolta'  di decisione e
          proposta  nell'ambito   di   direttive   generali;   ovvero
          attivita'  di  collaborazione  istruttoria o di studio, nel
          campo     amministrativo     e     tecnico,     richiedente
          specializzazione  e preparazione professionale di settore a
          livello universitario.
             La  preposizione  a  unita'  organiche  comporta   piena
          responsabilita'  per  le  direttive  o istruzioni impartite
          nell'attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  e  per   i
          risultati conseguiti;
              ottava   qualifica:   attivita'   con  specializzazione
          professionale o con eventuale responsabilita' esterna.
             Attivita'  professionali  comportanti   preposizione   a
          uffici  o  servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od
          opifici; ovvero attivita' di coordinamento e di promozione,
          nonche' di verifica dei risultati conseguiti, relativamente
          a  piu'  unita'  organiche  non  aventi  rilevanza  esterna
          operanti nello stesso settore; oppure attivita' di studio e
          di   elaborazione  di  piani  e  di  programmi  richiedenti
          preparazione professionale di  livello  universitario,  con
          autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi,
          in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.
             Vi  e'  connessa  responsabilita'  organizzativa nonche'
          responsabilita' esterna per i risultati conseguiti".
             -  Si  riporta  l'art. 2 del D.L. n. 9/1986, convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 78/1986, come  modificato
          dal D.L.  n. 413/1989, convertito, con modificazioni, dalla
          legge n. 37/1990:
             "Art.  2.  - 1. Per il personale di cui all'art. 1 e per
          tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono
          particolari posizioni professionali e'  istituita  la  nona
          qualifica  funzionale, i cui profili e modalita' di accesso
          verranno stabiliti con la procedura  contrattuale  prevista
          dalla  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  ferma  restando la
          particolare disciplina dettata per il personale  dei  ruoli
          indicati  nella  legge  1›  aprile 1981, n. 121, e relativi
          decreti di attuazione e successive norme di modifica.
             2. Con la  stessa  procedura  verranno  conseguentemente
          modificate   le   declaratorie  dei  profili  professionali
          stabiliti dall'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
             3. La dotazione organica della nona qualifica  non  deve
          superare  il  50  per  cento  della  dotazione  dell'ottava
          qualifica.
             4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non puo'
          essere superiore al 92 per cento del  trattamento  iniziale
          del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento".
             - Si riporta l'art. 3, comma 6, della legge n. 537/1993:
             "Art.  3.  (Omissis).  - 6. Le dotazioni organiche delle
          amministrazioni  pubbliche  di  cui   al   comma   5   sono
          provvisoriamente  rideterminate  in  misura  pari  ai posti
          coperti al 31 agosto 1993, nonche' ai posti  per  i  quali,
          alla  stessa  data,  risulti  in  corso  di espletamento un
          concorso o pubblicato o autorizzato un bando  di  concorso,
          negli  inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure
          siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di
          collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28  febbraio
          1987,  n.    56, e successive modificazioni, e dei commi 4-
          ter e 4-sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988,
          n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
          1988, n. 160".
             - L'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 e' riportato nella nota
          all'art.  610.