Art. 615. Personale 1. Le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione appartenente alle qualifiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto-legge 28 gennaio 1986 n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1986 n. 78, sono provvisoriamente rideterminate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sono successivamente definite ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
Note all'art. 615: - La legge n. 312/1980 riguarda il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; si riporta l'art. 2 della legge predetta, ove sono elencate le qualifiche del personale dei Ministeri: "Art. 2. (Qualifiche funzionali). - Il personale contemplato nel presente titolo e' classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo art. 24. Le qualifiche sono le seguenti: prima qualifica: attivita' semplici. Attivita' elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione; seconda qualifica: attivita' semplici con conoscenze elementari. Attivita' semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari; terzi qualifica: attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attivita' tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Puo' essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice; quarta qualifica: attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali. Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici; quinta qualifica: attivita' con conoscenza specialistica e responsabilita' di gruppo. Attivita' professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone; sesta qualifica: attivita' con conosenze professionali e responsabilita' di unita' operative. Attivita' nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massa riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unita' operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilita' per le attivita' direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unita' operative sottordinate; settima qualifica: attivita' con preparazione professionale o con eventuale responsabilita' di unita' organiche. Attivita' professionali comportanti o preposizioni a uffici, servizi o altre unita' organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facolta' di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attivita' di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario. La preposizione a unita' organiche comporta piena responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite nell'attivita' di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti; ottava qualifica: attivita' con specializzazione professionale o con eventuale responsabilita' esterna. Attivita' professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attivita' di coordinamento e di promozione, nonche' di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attivita' di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa nonche' responsabilita' esterna per i risultati conseguiti". - Si riporta l'art. 2 del D.L. n. 9/1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78/1986, come modificato dal D.L. n. 413/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 37/1990: "Art. 2. - 1. Per il personale di cui all'art. 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali e' istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalita' di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica. 2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica. 4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non puo' essere superiore al 92 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento". - Si riporta l'art. 3, comma 6, della legge n. 537/1993: "Art. 3. (Omissis). - 6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonche' ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4- ter e 4-sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160". - L'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 e' riportato nella nota all'art. 610.